Calcio - 23 gennaio 2025, 17:59

Calcio, Promozione. Respinto il ricorso della Carcarese. L'arbitro: "Ho detto a Babliuk di chiedere il permesso per rientrare in campo"

Calcio, Promozione. Respinto il ricorso della Carcarese. L'arbitro: "Ho detto a Babliuk di chiedere il permesso per rientrare in campo"

E' stato pubblicato l'esito del ricorso proposto dalla Carcarese dopo il 2-2 maturato nei 90 minuti di gioco con il Bragno.

L'arbitro ha infatti confermato di aver segnalato a Babliuk la necessità di chiedere il permesso per rientrare in campo, cosa non avvenuta da parte del giocatore biancorosso secondo lo stesso direttore di gara. Da qui il secondo provvedimento disciplinare e l'espulsione.

Il dispositivo:

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 11/1/2025
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 11/1/2025 CARCARESE - NEW BRAGNO CALCIO
Il G.S.

• Visto il referto arbitrale della gara in questione;
• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società ASD CARCARESE, con p.e.c. in data 13.01.2025 h. 16:38;
• Considerato che il preannuncio stesso rispettava le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;
• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 15.01.2025 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
• Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: "Il calciatore Babliuk Franzino, precedentemente ammonito, entrava in area e veniva a contatto con un avversario che lo tamponava da dietro, causandone la caduta incontrollata verso la linea di fondo sulla quale arrestava lo scivolamento, restando sdraiato a terra con corpo e testa oltre la linea che delimita il fondo campo, gambe e piedi in campo. (Pur avendo conoscenza che non potrà essere utilizzato, si allega il video che mostra la caduta del giocatore in azione di gioco). L’arbitro invitava il calciatore ad alzarsi non ravvisando gli estremi per la concessione del calcio di rigore e il gioco proseguiva con la rimessa in gioco del portiere avversario. Decorsi circa 20 secondi il calciatore si rialzava da terra e procedeva lentamente verso metà campo, disinteressandosi dell’azione in corso e non traendo vantaggio dalla sua posizione poiché il pallone viene giocato nella zona opposta del campo di gioco. Il Direttore di Gara a questo punto si dirigeva verso il calciatore e, una volta fermato il gioco, lo ammoniva per la seconda volta, spiegando al capitano della Carcarese che la motivazione del secondo provvedimento di ammonizione sta nella mancata autorizzazione data dal Direttore di Gara al calciatore per rientrare sul terreno di gioco. Il calciatore, a nostro avviso, non era tuttavia sanzionabile con il secondo cartellino giallo per i seguenti motivi: - - L’uscita eventuale dal terreno di gioco è avvenuta in seguito ad azione di gioco, in particolare ad un contatto con un avversario che ha determinato la caduta del calciatore. Si evince facilmente il fatto che non fosse necessario richiedere alcuna autorizzazione al Direttore di gara, come avviene normalmente nel caso un calciatore superi una linea delimitante l’area di gioco in seguito ad uno scatto, ad una scivolata, o ad una qualsiasi situazione riconducibile al gioco (banalmente la rimessa in gioco con le mani che deve essere effettuata con i piedi oltre la linea di delimitazione). Si specifica, nel caso, che il gioco non è stato interrotto e che il portiere avversario ha rapidamente introdotto il pallone in campo mediante ripresa da fondo campo. D’altronde l’arbitro non avrebbe neppure potuto richiedere al giocatore di fermarsi all’esterno del terreno di gioco, e di non partecipare quindi al gioco, non essendoci alcuna motivazione che riconduca all’allontanamento provvisorio del calciatore interessato (sanguinamento, vestiario incompleto, altro…). Non essendo interamente fuori dalla linea di delimitazione del campo (il calciatore ha una parte del corpo all’interno del terreno di gioco) risulta ulteriormente errato il provvedimento comminato allo stesso, in quanto essendo ancora all’interno del rettangolo di gioco, aldilà della dinamica sopra indicata, il calciatore non era comunque tenuto a richiedere la riammissione del Direttore di Gara. Tale errore ha alterato il regolare svolgimento della partita, penalizzando ingiustamente la nostra squadra e compromettendo l’integrità della competizione".
• Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società CARCARESE ha chiesto che il risultato della gara non venisse omologato e che venisse disposta la ripetizione della stessa;
• Considerato che, al proposito, è stato sentito l’arbitro della gara in questione, il quale ha riferito testualmente: “Al 7° del II tempo il giocatore n.11 FRANZINO BABLIUK MIKOLA della società CARCARESE entra palla al piede in area di rigore, punta tre giocatori del NEW BRAGNO CALCIO e cade a cavallo della linea di porta senza essere stato toccato, col pallone che finisce fuori dal terreno di gioco.
A questo punto non faccio riprendere immediatamente il gioco per controllare le condizioni del giocatore ancora dolorante a terra, ma nel frattempo uscito fuori dal t.d.g. .
Chiedo al giocatore se ha bisogno dell’intervento della massaggiatrice, ma non ricevo risposta.
A questo punto gli propongo di rientrare immediatamente sul t.d.g. oppure di aspettare di essersi ripreso completamente per poi chiedermi il permesso di rientrare sul t.d.g. .
Lui non risponde verbalmente ma rimane fuori dal t.d.g. .
Dopo la ripresa del gioco, rientra sul t.d.g. dalla linea di porta senza chiedere né ricevere il mio consenso. Per questo motivo, riceve la seconda ammonizione e quindi l’espulsione”;
• Richiamato l’art. 65, comma 1, lett. b) del CGS, il quale, nell’ambito della competenza dei Giudici sportivi in ordine alla regolarità dello svolgimento delle gare, la esclude per i fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco”;
• Considerato che, in via preliminare, era stato stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso, sarebbe avvenuta in data 23/01/2025, dando così possibilità alle società di intervenire nel procedimento ai sensi del settimo comma dell’art. 67 del C.G.S.;
• Atteso che, nei termini di cui al citato art. 67 del C.G.S., nulla è pervenuto al riguardo da parte di entrambe le società;
• Ritenuto, pertanto, sulla base di quanto esposto, dover respingere il gravame proposto;
• Visto l’art. 48 del CGS;

Il G.S.
Dispone:
• Di respingere il ricorso di cui trattasi;
• Di omologare il risultato della gara in questione;
• Si incameri il contributo di cui all’art.48 del CGS.

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