Il Millesimo resta al primo posto, il Giudice Sportivo ha infatti respinto il ricorso presentato dal Legino la scorsa settimana.
Ecco il dispositivo del Giudice Sportivo, Gianfranco Ricci:
• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società LEGINO 1910, con p.e.c. in data 23.09.2024 h. 20:05;
• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.;
• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 25.09.2024 19:54:34, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, ne termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;
Atteso che, la società ricorrente nel porre gravame, sostiene che: "Al minuto 68' di gara, il calciatore del Millesimo Calcio con il numero 10, Villar Rodriguez Ricardo, conduceva palla avvicinandosi all'area di rigore della squadra di casa e veniva contrastato da un difendente del Legino 1910; a seguito del contrasto di gioco la palla sopraggiungeva ad un attaccante del Millesimo che, in posizione più avanzata rispetto al compagno di squadra, all'interno dell'area di rigore, riusciva liberamente a concludere a rete; il tiro veniva bloccato dal portiere del Legino. Subito dopo l'effettuazione del tiro e con la palla ancora tra le mani del portiere di casa, l'arbitro fischiava, interrompendo il gioco, per assegnare un calcio di punizione a favore del Millesimo per aver rilevato un fallo sul numero 10 della squadra ospite, prima che il pallone giungesse all'attaccante del Millesimo in posizione più avanzata. Palese, chiaro ed incontrovertibile è l'errore tecnico commesso dal direttore di gara il quale, in aperta violazione del regolamento del Giuoco del Calcio, regola 5, ha applicato ed interpretato la regola del vantaggio in maniera del tutto errata e illegittima. Il vantaggio nel gioco del calcio è un potere discrezionale dell'arbitro, e prevede che, qualora a seguito di un fallo o di un'infrazione la squadra che subisca questi ultimi si trovi in una situazione vantaggiosa per il proseguimento dell'azione, l'arbitro possa riservarsi di non interrompere immediatamente il gioco a seguito del fallo o della scorrettezza, ma piuttosto di lasciar proseguire l'azione.
Il vantaggio è nominato fra i doveri dell'arbitro: "L'arbitro: [...] Lascia proseguire il gioco quando la squadra contro la quale è stata commessa un'infrazione beneficerà da ciò di un vantaggio e punisce l'infrazione iniziale se il vantaggio accordato non si è concretizzato nell'immediatezza;". L'arbitro DEVE lasciar proseguire il gioco in presenza di un'infrazione, nei casi evidenti in cui ritiene che interrompendolo risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l'infrazione stessa. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell'immediatezza (entro 1-2 secondi), l'arbitro interromperà il gioco e punirà l'infrazione iniziale. Sia che interrompa il gioco o no, l'arbitro, se necessario, dovrà comunque assumere l'eventuale provvedimento disciplinare del caso. Sostanzialmente, il vantaggio deve essere applicato in tutti quei casi in cui la squadra che subisca un fallo o un'infrazione sarebbe svantaggiata dall'interruzione del gioco, quindi quando la squadra in questione tragga più vantaggio dal proseguimento dell'azione piuttosto che da un calcio di punizione derivato dal fallo o dall'infrazione iniziale. Nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza che: il numero 10 del Millesimo è contrastato da un difendente del Legino e non ha la possibilità di concludere a rete, talché la palla riesce ad arrivare ad un altro giocatore del Millesimo Calcio che si trova dentro l'area di rigore e in una posizione decisamente più favorevole rispetto al numero 10; il vantaggio quindi HA FAVORITO la squadra che subito l'infrazione; l'attaccante del Millesimo conclude a rete liberamente, in piena applicazione della regola del vantaggio; se il vantaggio viene concesso per un fallo volto ad interrompere un promettente azione di gioco che, grazie al vantaggio riesce comunque a concretizzarsi, anche il provvedimento disciplinare (ammonizione) viene declassato e non dovrà essere sanzionato il calciatore colpevole: e non è questo il nostro caso posto che il numero 10 del Millesimo era impossibilitato a concludere a rete, mentre l'altro attaccante del Millesimo ha concluso a rete liberamente, vista la sua posizione di vantaggio; l'azione del Millesimo Calcio si è conclusa, addirittura con un tiro diretto verso la porta, da posizione molto più favorevole rispetto a quella del numero 10 del Millesimo che non aveva la possibilità di calciare verso lo specchio liberamente; solamente dopo diversi secondi l'arbitro fischia l'asserita infrazione sul numero 10 del Millesimo; l'assistente di linea non è intervenuto per rilevare l'infrazione sul numero 10 del Millesimo, applicando correttamente la regola del vantaggio, a differenza del direttore di gara. SI ALLEGA FILMATO VIDEO dove si evince tutto quanto sopra descritto, di cui si chiede l'espressa acquisizione..."
• Ritenuto, in via preliminare, non poter accedere alla richiesta della società LEGINO 1910 di acquisizione del filmato relativo all'episodio contestato - e ciò a prescindere dalla verifica della sua piena garanzia tecnica e documentale - non essendo un mezzo di prova consentito nel caso di specie, poiché, a norma dell'art. 61, comma 2 del CGS "Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione";
• Visto l'art. 65 del CGS, in cui si precisa che "I Giudici sportivi giudicano, senza udienza e con immediatezza, in ordine: a) ..omissis...; b) alla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco............";
• Visto il referto arbitrale della gara in questione; • Sentito per le vie brevi il direttore di gara il quale, a precisa domanda sull'episodio contestato dalla ricorrente, ha risposto: "In merito al fatto su cui mi si chiedono chiarimenti, preciso che nell'occasione non ho inteso applicare il c.d. "vantaggio", tanto è vero che non ho fatto alcun cenno per indicarlo, come invece è accaduto in altri momenti della gara. Precisa anche che non è mia abitudine arbitrare tenendo il fischietto in bocca, pertanto è normale che tra il momento in cui rilevo i falli e l'istante in cui emetto il fischio trascorra qualche istante";
• Visto l'art. 48 CGS;
• Atteso che era stato stabilito che la pronuncia sul predetto ricorso sarebbe avvenuta in data 03/10/2024, comunicandolo alle società LEGINO 1910 e MILLESIMO CALCIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; Il G.S.
Dispone:
• Di respingere il ricorso in questione, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del CGS;
• Di omologare il risultato della gara in esame (Legino 1910 – Millesimo Calcio 0 – 1);