Calcio - 26 settembre 2024, 18:30

Calcio, Promozione. Ricorso Legino, il Giudice Sportivo congela la vittoria del Millesimo

Calcio, Promozione. Ricorso Legino, il Giudice Sportivo congela la vittoria del Millesimo

Le proteste del Legino, dopo il gol realizzato dal Millesimo domenica scorsa al Ruffinengo (che è valso il successo dei valbormidesi all'esordio in campionato) sono arrivate formalmente sul tavolo del Giudice Sportivo.

I verdeblu hanno infatti presentato ricorso per la decisione dell'arbitro Perassolo di Novi Ligure, pronto a far proseguire il gioco dopo il fallo subìto da Villar, per poi fischiare il calcio di punizione (da cui scaturirà il gol) pochi attimi dopo la conclusione di Sata parata da Pastorino.

Gli organi di Giustizia Sportiva hanno deciso di non omologare il risultato, il ricorso savonese sarà infatti esaminato giovedì prossimo, 3 ottobre.

Il dispositivo

GARE DEL CAMPIONATO PROMOZIONE GARE DEL 22/ 9/2024 

gara del 22/ 9/2024 

LEGINO 1910 - MILLESIMO CALCIO

 Il G.S.

 • Visto il referto arbitrale della gara in questione; 

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società LEGINO 1910, con p.e.c. in data 23.09.2024 h. 20:05 ; 

• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.; 

• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 25 Sep 2024 19:54:34, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; 

• Atteso che, la società ricorrente nel porre gravame, sostiene che: 

"Al minuto 68’ di gara, il calciatore del Millesimo con il numero 10, Villar Rodriguez Ricardo, conduceva palla avvicinandosi all’area di rigore della squadra di casa e veniva contrastato da un difendente del Usd Legino; a seguito del contrasto di gioco la palla sopraggiungeva ad un attaccante del Millesimo che, in posizione più avanzata rispetto al compagno di squadra, all’interno dell’area di rigore, riusciva liberamente a concludere a rete; il tiro veniva bloccato dal portiere del Legino. 

Subito dopo l’effettuazione del tiro e con la palla ancora tra le mani del portiere di casa, l’arbitro fischiava, interrompendo il gioco, per assegnare un calcio di punizione a favore del Millesimo per aver rilevato un fallo sul numero 10 della squadra ospite, prima che il pallone giungesse all’attaccante del Millesimo in posizione più avanzata. Palese, chiaro ed incontrovertibile è l’errore tecnico commesso dal direttore di gara il quale,in aperta violazione del regolamento del Giuoco del Calcio, regola 5, ha applicato ed interpretato la regola del vantaggio in maniera del tutto errata e illegittima. 

Il vantaggio nel gioco del calcio è un potere discrezionale dell'arbitro, e prevede che, qualora a seguito di un fallo o di un'infrazione la squadra che subisca questi ultimi si trovi in una situazione vantaggiosa per il proseguimento dell'azione, l'arbitro possa riservarsi di no interrompere immediatamente il gioco a seguito del fallo o della scorrettezza, ma piuttosto di lasciar proseguire l'azione. 

Il vantaggio è nominato fra i doveri dell'arbitro: "L'arbitro: [...] Lascia proseguire il gioco quando la squadra contro la quale è stata commessa un'infrazione beneficerà da ciò di un vantaggio e punisce l'infrazione iniziale se il vantaggio accordato non si è concretizzato nell'immediatezza;". L’arbitro DEVE lasciar proseguire il gioco in presenza di un’infrazione, nei casi evidenti in cui ritiene che interrompendolo risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l’infrazione stessa. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell’immediatezza (entro 1-2 secondi), l’arbitro interromperà il gioco e punirà l’infrazione iniziale. 

Sia che interrompa il gioco o no, l’arbitro, se necessario, dovrà comunque assumere l’eventuale provvedimento disciplinare del caso. Sostanzialmente, il vantaggio deve essere applicato in tutti quei casi in cui la squadra che subisca un fallo o un'infrazione sarebbe svantaggiata dall'interruzione del gioco, quindi quando la squadra in questione tragga più vantaggio dal proseguimento dell'azione piuttosto che da un calcio di punizione derivato dal fallo o dall'infrazione iniziale. 

Nel caso che ci occupa, è di tutta evidenza che: 

• il numero 10 del Millesimo è contrastato da un difendente del Legino e non ha la possibilità di concludere a rete, talché la palla riesce ad arrivare ad un altro giocatore del Millesimo che si trova dentro l’area di rigore e in una posizione decisamente più favorevole rispetto al numero 10; il vantaggio quindi HA FAVORITO la squadra che subito l’infrazione; 

• l’attaccante del Millesimo conclude a rete liberamente, in piena applicazione della regola del vantaggio; 

• se il vantaggio viene concesso per un fallo volto ad interrompere una promettente azione di gioco che, grazie al vantaggio riesce comunque a concretizzarsi, anche il provvedimento disciplinare (ammonizione) viene declassato e non dovrà essere sanzionato il calciatore colpevole: e non è questo il nostro caso 18/29 posto che il numero 10 del Millesimo era impossibilitato a concludere a rete, mentre l’altro attaccante del Millesimo ha concluso a rete liberamente, vista la sua posizione di vantaggio; 

• l’azione del Millesimo si è conclusa, addirittura con un tiro diretto verso la porta, daposizione molto più favorevole rispetto a quella del numero 10 del Millesimo che non aveva la possibilità di calciare verso lo specchio liberamente; solamente dopo diversi secondi l’arbitro fischia l’asserita infrazione sul numero 10 del Millesimo; 

• l’assistente di linea non è intervenuto per rilevare l’infrazione sul numero 10 del Millesimo, applicando correttamente la regola del vantaggio, a differenza del direttore di gara. SI ALLEGA FILMATO VIDEO dove si evince tutto quanto sopra descritto, di cui si chiede l’espressa acquisizione..." 

• Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; Il G.S. Dispone: 

• Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame; 

• Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 03/10/2024, comunicandolo alle società LEGINO 1910 e MILLESIMO CALCIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.; 

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

Lorenzo Tortarolo

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