Calcio - 21 agosto 2024, 20:05

Cadde rompendosi un braccio durante una partita: il Comune di Noli dovrà risarcire un calciatore

L'infortunio al campo sportivo "Mazzucco" per una mancata la manutenzione straordinaria del campo che, per i giudici, spetta al Comune e non alla società gestrice dell'impianto

Cadde rompendosi un braccio durante una partita: il Comune di Noli dovrà risarcire un calciatore

Era il 10 novembre del 2019 quando, durante un incontro ufficiale di calcio del campionato di Seconda Categoria B giocato al campo sportivo “Carlo Mazzucco” di Noli, un giovane allora ventenne calciatore tesserato per la Nolese, a seguito di un contrasto di gioco con un avversario, dopo essere sbalzato nella parte laterale del terreno di gioco si è infortunato gravemente ad un braccio.

In particolare, l’atleta ha sbattuto prima contro la rete di recinzione dell’impianto per cadere poi sopra il canale di scolo delle acque meteoriche in cemento che costeggia il terreno di gioco, privo di canalina di copertura, subendo la frattura dello spiroide e dell’omero del braccio destro. Lesioni per le quali è stato necessario un intervento chirurgico e per il quale al giovane è stata riconosciuta un'invalidità del 13%.

Quest'oggi, dopo una causa durata alcuni anni, il Comune di Noli, ente proprietario dell’impianto è stato condannato dal Tribunale di Savona a risarcire N.B. per una cifra superiore ai 40mila euro, oltre le spese legali assumendo che le lesioni fossero conseguenza della mancata manutenzione straordinaria dell’impianto di gioco.

Una vicenda che ha visto anche citata in giudizio, da parte del Comune, la società Polisportiva Nolese ritendendo che fosse proprio quest'ultima, in forza alla convenzione sottoscritta, a doversi occupare della manutenzione del campo di calcio.

"Arriviamo a questa sentenza dopo un processo lungo, che ha comportato ben due consulenze tecniche d’ufficio - spiega il legale del calciatore, l’avvocato finalese Umberto Luzi, chiaramente soddisfatto per l’esito della causa - Il Comune di Noli si è sempre difeso assumendo che l’infortunio fosse conseguenza di un normale scontro di gioco riconducibile, quindi, alla cosiddetta scriminante sportiva, per cui i partecipanti ad una competizione accetterebbero il rischio di subire i danni eventualmente sofferti ad opera di un competitore e rientranti nella normale alea del gioco agonistico".

Così non è stato secondo i giudici. "In realtà, all’esito della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, è emerso che il campo non fosse conforme alle normative di settore, in quanto mancante la griglia di chiusura della canaletta in cemento armato per lo scolo delle acque meteoriche e, quindi, non vi fosse conformità tra il progetto esecutivo e le opere realizzate" chiosa l'avvocato Luzi.

Mattia Pastorino

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