Calcio - 09 agosto 2024, 18:30

Calcio Dilettantistico. Dalla Serie D ai campionati giovanili ecco le disposizioni su medico sociale, ambulanza e defibrillatori

Calcio Dilettantistico. Dalla Serie D ai campionati giovanili ecco le disposizioni su medico sociale, ambulanza e defibrillatori

Ecco le disposizioni deliberate dal Consiglio Direttivo di Lega in ordine all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti a partire dalla stagione sportiva 2024/2025: 

 

a) Campionati di Serie D maschile e di Serie C Femminile, Campionati di Serie A maschile di Calcio a Cinque, Serie A2 Elite maschile di Calcio a Cinque, Serie A Femminile di Calcio a Cinque

 Le Società ospitanti le gare dei Campionati di cui al punto a) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato e di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tali obblighi, in capo alle Società ospitanti, sono estesi anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati. L’inosservanza di entrambi gli obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. Qualora sia presente o soltanto il medico designato dalla Società ospitante oppure soltanto l’ambulanza a bordo campo munita di defibrillatore, tale evenienza deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione, nei confronti della Società organizzatrice, di una sanzione pari a Euro 500,00. Tale sanzione è pari a Euro 100,00 per le Società del Campionato di Serie C Femminile.

 

 b) Campionati di Serie A2 e di Serie B Maschile di Calcio a Cinque, Campionato di Serie B Femminile di Calcio a Cinque 

Le Società ospitanti le gare di cui al punto b) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. Tale obbligo, in capo alle Società ospitanti, è esteso anche alle gare di Coppa Italia collegate agli indicati Campionati. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

 

 c) Campionati di Eccellenza Maschile, Juniores Nazionale Under 19 Maschile, gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza Maschile, gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza Maschile, gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti Maschili

 Le Società ospitanti le gare di cui al punto c) hanno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. 

d) Fase Regionale Coppa Italia con Società di Eccellenza Maschile

 A partire dal 1° luglio 2025, le Società ospitanti le gare di cui al punto d) avranno l’obbligo di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L’inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F. E’ data facoltà ai Comitati della L.N.D. di rendere obbligatoria tale disposizione già a decorrere dalla corrente stagione sportiva 2024/2025. 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c) e d) è in ogni caso fatta salva la verifica, da parte dei competenti Organi di Giustizia Sportiva, della sussistenza della causa di forza maggiore ove dimostrata e documentalmente provata 

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti 

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. 

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l’attività di formazione, presso i soggetti all’uopo accreditati per l’utilizzo delle suddette apparecchiature. La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita. Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

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