Calcio - 12 gennaio 2023, 19:00

Giudice Sportivo. Confermata la vittoria del Ceriale (squalificato il campo della Campese). Rinviato il verdetto di Forza e Coraggio - Rapallo Rivarolese

Giudice Sportivo. Confermata la vittoria del Ceriale (squalificato il campo della Campese). Rinviato il verdetto di Forza e Coraggio - Rapallo Rivarolese

Tre punti confermati per il Ceriale contro la Campese. La squadra di Brignoli, assistita dall'avvocato Emanuele Feroleto, non ha avuto brutte sorprese dal Giudice Sportivo, a differenza del team genovese.

Oltre al ricorso respinto, è arrivata la squalifica del campo per una giornata.

Bisognerà attendere invece una settimana per il pronunciamento del ricorso del Rapallo Rivarolese dopo il ko per 2-1 contro il Forza e Coraggio.

A seguire i dispositivi del Giudice Sportivo.

 

gara del 8/ 1/2023 CAMPESE F.B.C. - CERIALE PROGETTO CALCIO 

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla Soc. CAMPESE F.B.C., con p.e.c. in data 09/01/2023, h. 10:29:02, privo di alcuna motivazione;

Considerato che, successivamente, con p.e.c. in data 10/01/2023, h. 11:58:02 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art.67 del C.G.S., a motivo di un supposto errore arbitrale nel far disputare i minuti di recupero al termine del 2o tempo della gara in questione;

Considerato, tuttavia, che dai dati di spedizione del sopra citato preannuncio di ricorso, si evince che la notifica dello stesso alla controparte è avvenuto mediante utilizzo della casella di posta ordinaria della medesima, info@asdceriale.it, anziché mediante l'utilizzo della casella di posta certificata risultante dall'archivio delle società, come previsto dall'art. 67, primo comma, del C.G.S. e che, pertanto, pur volendo considerare il successivo ricorso quale preannuncio regolare dal punto di vista della procedura, lo stesso sarebbe, comunque, da considerarsi tardivo, rispetto ai termini fissati dal già citato primo comma dell'art. 67 del CGS;

Visto il combinato disposto dell' art. 67, primo comma, e dell'art. 48, secondo comma, del C.G.S.; Il G.S.

 

Dispone:

Il rigetto del ricorso in esame; 

L'omologazione del risultato conseguito sul campo; 

Il versamento del contributo previsto dall'art. 48 del C.G.S. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nella gara in questione. 

 

 

SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO: CAMPESE F.B.C. 1 gara

Per il comportamento di un proprio sostenitore il quale, dal 25 del 2 T e fino al termine della gara, rivolgeva, con fare minaccioso, ripetute espressioni ingiuriose, irriguardose, blasfeme e minacciose; inoltre, più volte, durante il secondo tempo, i propri sostenitori assumevano un atteggiamento irriguardoso, ingiurioso, minaccioso ed irrispettoso nei confronti della terna. Al termine della gara, mentre la terna si dirigeva verso il proprio spogliatoio, sugli scalini che conducono alla porta dello stesso, le veniva impedito l'accesso da parte di un soggetto non inserito in distinta ma riconducibile alla società, il quale, tra l'altro, rivolgeva ad un AA espressioni ingiuriose ed irriguardose e, poi, con la mano gli batteva sul petto più volte e gli urlava in faccia da una distanza minima, tale da sfiorargli la fronte. I dirigenti locali non provvedevano (circostanza aggravante) ad allontanare il soggetto il quale, indisturbato continuava ad aggredire verbalmente la terna con eccessiva veemenza.

Contemporaneamente erano presenti altre persone non inserite in distinta ma chiaramente riconducibili alla società; il ddg veniva protetto e difeso dall'allenatore della società, il quale prontamente allontanava gli altri propri dirigenti e calciatori dai dddg (circostanza attenuante), riuscendovi solo in parte, poiché nel frattempo entravano, dal cancello principale che porta agli spogliatoi e al tdg, presumibilmente lasciato incustodito, un gruppo di sostenitori riconducibili alla società, i quali discutevano in modo molto accesso con gli AA1 e AA2. Il medesimo allenatore, peraltro, alla richiesta di fornire le generalità del sostenitore che aveva battuto la mano sul petto del predetto AA, si rifiutava di fornirgliele, pur conoscendolo (circostanza aggravante).

In tutto ciò il dirigente addetto agli ufficiali di gara non si curava minimamente della sicurezza degli stessi (circostanza aggravante) ed, anzi, avvicinandosi al ddg per consegnargli le chiavi, lo minacciava di ritorsioni per 2 volte, se avesse riportato a referto l'espulsione del proprio figlio, avvenuta al 43' del 2o t.. Infine, solo con l'arrivo dell'osservatore arbitrale la terna riusciva ad entrare nel proprio spogliatoio Alcune delle infrazioni sono state riferite anche dagli AA. La sanzione è aggravata a causa della prevalenza delle circostanze aggravanti su quelle attenuanti,oltreché dall'incauto comportamento della società consistente nella mancata vigilanza sulla chiusura dei cancelli che immettono all'area riservata.  

 

gara del 8/ 1/2023 FORZA E CORAGGIO – RAPALLO R.1914 RIVAROLESE

Il G.S. 

Visto il referto arbitrale della gara in questione, allegata al quale si trova una riserva scritta, presentata dalla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, in merito alla presunta irregolare convalida di una rete al 97', a favore della società FORZA & CORAGGIO; 

Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, con p.e.c. in data 08/01/2023, h. 21:52:18, privo di alcuna specifica motivazione;

Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell’art. 67, primo comma, del C.G.S.;

Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 11/01/2023, h. 12:37:35, è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.;

Atteso che nel reclamo suddetto viene ribadito quanto già espresso nella sopra citata riserva scritta, e precisamente che: 

Al 97' veniva espulso il portiere della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE; 

Dopo che il ddg convalidava la rete del 2-1 a favore della società FORZA & CORAGGIO, ed alla successiva espulsione del portiere della società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, non permetteva alla medesima, prima della ripresa del gioco, la sostituzione con il calciatore di riserva, già pronto a bordo campo, riprendendo, invece il gioco, senza che la società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE potesse disporre del portiere di riserva in campo, come previsto dalla Regola 3 del Gioco del Calcio;

Considerato che, in relazione a quanto precede, la società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE, chiede di affermare la responsabilità del ddg in relazione alla violazione illustrata e, conseguentemente, disporre la ripetizione della gara in epigrafe;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra, di dover applicare il disposto dell'art. 67, sesto comma del C.G.S., anche al fine di consentire alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma;

 

Il G.S. Dispone:

Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame;

Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 19/01/2023, comunicandolo alle società RAPALLO R. 1914 RIVAROLESE e FORZA & CORAGGIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.;

Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione.

redazione

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