Calcio - 11 luglio 2022, 18:42

Calcio. Savona - Sampierdarenese: pubblicate le motivazione dell'assoluzione di Marinelli e del club: "Il comportamento del presidente non ha fomentato la tifoseria"

Calcio. Savona - Sampierdarenese: pubblicate le motivazione dell'assoluzione di Marinelli e del club: "Il comportamento del presidente non ha fomentato la tifoseria"

Dopo aver pubblicato la sentenza di assoluzione di Simone Marinelli e della Pro Savona, il Tribunale Federale Territoriale ha pubblicato le motivazione di quest'ultima.

A seguire il dispositivo completo, dove l'ex presidente biancoblu non viene ritenuto responsabile di atti a fomentazione della tifoseria o di minacce nei confronti dei tesserati avversari.

 

La sentenza:

in merito al procedimento disciplinare n.341pfi 21-22, avente ad oggetto:

“Condotta antisportiva del presidente della ASD Pro Savona Calcio, sig. Simone Marinelli, nel corso della gara Pro Savona Calcio – Sampierdarenese del 7.11.2021” (pubblicata a C.U. in data 1 luglio 2022). 

Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del presidente della società Sampierdarenese relativa a fatti accaduti nel corso della gara Pro Savona - Sampierdarenese, disputata il 7.11.2021.

In particolare, il denunciante ha segnalato che il sig. Marinelli avrebbe posto in essere ripetute provocazioni, unitamente ad altri sostenitori della Pro Savona, nei confronti del gruppo di dirigenti e sostenitori della Sampierdarenese; a causa del clima di tensione creatosi, poi, un sostenitore savonese avrebbe sferrato un pugno ad un dirigente della Sampierdarenese, costringendo il vice presidente di detta società a chiamare la forza pubblica.

Successivamente, poi, il sig. Marinelli si sarebbe spostato negli spogliatoi, dove avrebbe rivolto frasi ingiuriose e minacciose a due calciatori e ad un dirigente della compagine avversaria.

All’esito dell’istruttoria svolta, la Procura Federale ha deferito il Signor Marinelli e, a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento di costui, la società Pro Savona, per avere lo stesso in data 7.11.2021, in occasione della gara Pro Savona Calcio – Sampierdarenese, posto in essere una condotta gravemente antisportiva consistita nell’aver ripetutamente inveito fino al decimo minuto del secondo tempo contro il gruppo di dirigenti, calciatori non in distinta e parenti dei calciatori della Sampierdarenese presenti in tribuna, creando un clima di tensione tra gli stessi e la tifoseria locale e successivamente, trasferitosi negli spogliatoi al termine della gara, nell’aver proferito nei confronti dei calciatori della Sampierdarenese, sigg.ri Emanuele De Vincenzo ed Andrea Gesi, nonché del dirigente della stessa società sig. Mirco Percivale, le seguenti parole: “non vi facciamo uscire”.

In buona sostanza, al Signor Marinelli sono state contestate due condotte: aver inveito contro tesserati della Sampierdarenese presenti sugli spalti ed aver minacciato due tesserati del medesimo sodalizio al termine della gara.

Questo Tribunale ha esaminato le testimonianze raccolte dalla Procura federale ed ha rilevato quanto segue.

Giova anzitutto premettere che, come consta dal C.U. n. 33 dell’11 novembre 2021 il Giudice Sportivo Regionale ha sanzionato la società Pro Savona Calcio per il comportamento tenuto da una parte della propria tifoseria che inveiva contro il ddg e contro gli avversari a partire da metà del primo tempo, con incessanti espressioni ingiuriose e minacciose; la stessa tifoseria, nel corso della gara, utilizzava ripetutamente un paio di fischietti dal suono simile a quello arbitrale, creando notevole disturbo.

Per non aver evitato, nel corso del secondo tempo, che nello spazio antistante gli spogliatoi persistessero individui riconducibili alla società e non in distinta.

Per aver la propria tifoseria, al 32' del 2t., tirato sul tdg un accendino, che sfiorava un calciatore ospite e per aver, a fine gara, mentre le squadre rientravano negli spogliatoi, lanciato, una bottiglietta che anche in questo caso sfiorava un calciatore ospite.

Agli atti sono presenti, inoltre, le testimonianze di alcuni tesserati della società Sampierdarenese e, segnatamente:

- Massimiliano POGGIOLI (Vice Presidente): “Vi è stata un’espulsione di un calciatore del Pro Savona nel I tempo e ciò ha inasprito gli animi […] Nel secondo tempo il Savona è passato in svantaggio […]

Da allora ho notato che il Marinelli ha iniziato a inveire nei nostri confronti con urla, espressioni offensive e accuse varie, in particolare sosteneva in modo acceso e pieno d’ira che la nostra società è sleale, non rispetta i principi di della correttezza sportiva e soprattutto i nostri calciatori avevano un atteggiamento antisportivo”.

- Riccardo ZINI (dirigente): “La tensione è salita in occasione dell’espulsione di un giocatore del pro Savona, espulsione che non abbiamo capito e giudicata esagerata anche da noi che eravamo gli avversari […]

Vicino a me, a circa 4/5 metri di distanza vi era un signore, che ho saputo dopo che era Marinelli, molto agitato che imprecava verso l’arbitro e altresì accusava presunti favoritismi che le squadre genovesi possono godere.

Io ho invitato il Marinelli a calmarsi perché era eccessivamente agitato, abbiamo parlato un po’ senza animosità, lui ripeteva e sottolineava che l’arbitro non era all’altezza, che l’espulsione non era giusta e l’arbitro stava favorendo la Sampierdarenese”.

- Mirco PERCIVALE (dirigente): “Nell’intervallo ho notato Riccardo ZINI che parlava con una persona, che ho saputo dopo essere il Marinelli, con toni accesi ma senza particolare preoccupazione […] Io mente mi trovavo davanti la porta degli spogliatoi, in mezzo ai miei calciatori Gesi e De Vincenzo, ho visto venire verso di noi una persona, che ho saputo dopo essere il Marinelli, il quale con tono apparentemente normale ha detto che voleva complimentarsi con noi e con la nostra dirigenza, del modo con cui educate i vostri calciatori. E continuava in questo modo: Vi dovete vergognare e ha terminato dicendo: Vi volevo comunque dire che non uscite dal campo.

Io e i miei calciatori non abbiamo proferito nessuna risposta. Il Marinelli si è allontanato. Successivamente sono usciti, dopo la doccia negli spogliatoi, i nostri calciatori senza che accadesse nulla”.

- Emanuele DE VINCENZO (calciatore): “Verso fine gara [… ] il Marinelli si è rivolto verso di me, verso un mio compagno di squadra, il signor Gesi e verso un nostro dirigente, il signor Percivale, e con tono provocatorio ha accusato la società di essere pessima, di dare cattivi esempi, di dare esempio di antisportività […] nessuno di noi ha risposto […] A fine gara, dopo la doccia di tutti i miei compagni, siamo usciti dirigendoci verso le vetture”.

- Mauro FUSARO (direttore sportivo): “Ho notato Marinelli molto agitato, ho altresì notato che aveva delle schermagli verbali con il nostro dirigente Riccardo Zini, i due erano ad una distanza di circa cinque metri. Il fatto non mi ha destato particolare preoccupazione”.

- Andrea GESI (calciatore): “Prima del fischio finale è arrivato da noi il Marinelli e ha proferito diverse frasi offensive rivolto verso di noi: società di pagliacci, siete antisportivi e frasi simili. Ha concluso affermando che non saremmo usciti dal campo […] Dopo la doccia sono andato via in macchina con mio padre, non ho visto nessuno, avevo un impegno e sono andato via in modo spedito”.

Come si è detto, al Marinelli sono contestate due condotte e, segnatamente, aver inveito contro i tesserati della Sampierdarenese ed aver minacciato tre di costoro, al termine della gara, di non consentire la loro uscita dall’impianto sportivo.

Alla luce dei sopra menzionati costituti, deve essere osservato quanto segue.

E’ pacifico che il Marinelli, nel corso della cara, allorquando si trovava sugli spalti, abbia avuto una discussione – in un primo momento piuttosto accesa e, successivamente, con toni più urbani – con il dirigente della Sampierdarenese Riccardo Zini, nell’ambito della quale, secondo quanto riferito dallo stesso Zini, il deferito si sarebbe lamentato più dell’arbitraggio che della società avversaria, “rea” di essersi giovata di asserite errate decisioni arbitrali.

Tale comportamento, infatti, sarebbe stato reattivo ad un’espulsione comminata dal direttore di gara nei confronti di un calciatore della Pro Savona; espulsione che, anche a dire del dirigente della Sampierdarenese, era “esagerata”.

La condotta del Martinelli, pertanto, si è risolta in una vibrante manifestazione di disappunto nei confronti della direzione di gara e le frasi oggetto di propalazione, sia per il contenuto, sia per le modalità, sia per il contesto nel quale sono state pronunciate non possono reputarsi lesive e/o diffamatorie.

E’altresì pacifico che il comportamento del Marinelli non abbia costituito in alcun modo la scaturigine della violenza posta in essere dai sostenitori del Pro Savona, in quanto la conversazione tra il precitato ed il dirigente Zini si era svolta in termini per lo più tranquilli, senza suscitare qualsivoglia preoccupazione in alcuno dei presenti. Quest’ultimo, infatti, ha riferito di aver interloquito con il Marinelli “senza animosità” e che il comportamento di quest’ultimo deve essere stato equivocato da alcuni sostenitori del sodalizio ospite.

Prospettazione, questa, fatta anche da altri dirigenti della Sampierdarenese escussi nel corso delle indagini.

Di conseguenza, nessuna responsabilità può essere ascritta al Marinelli per il comportamento dei sostenitori oggi in contestazione, in assenza di qualsivoglia nesso tra la condotta del sullodato e l’atto violento perpetrato in danno del tesserato della Sampierdarenese.

Nessuna responsabilità, del pari, può essere addebitata alla Pro Savona, in quanto la stessa è stata chiamata a rispondere nel presente procedimento non già per il comportamento dei propri sostenitori, bensì solo a titolo di responsabilità oggettiva per il fatto del Signor Marinelli; fatto che, per le ragioni di cui sopra, non costituisce illecito disciplinare e che, pertanto, non può fondare l’applicazione di qualsivoglia sanzione in capo alla società.

E’opportuno, inoltre, ricordare che ai sensi dell’art. 26 C.G.S. le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone.

Circostanze, queste, che non si sono verificate nel caso di specie. Per quanto concerne il comportamento tenuto a fine gara da parte del Signor Marinelli, è pacifico che lo stesso abbia apostrofato tre tesserati della Sampierdarenese “minacciandoli” che non avrebbe permesso loro di uscire dall’impianto sportivo.

E’altresì pacifico che nessuno dei tesserati della Sampierdarenese abbia avuto alcun timore di non poter uscire dall’impianto sportivo e/o abbia avuto alcuna difficoltà all’atto di uscirne.

Come è noto, nel delitto di cui all’art. 612 c.p., la minaccia non deve essere interpretata in senso letterale, ma inquadrata nel contesto dei rapporti intercorsi tra le parti l'espressione utilizzata dal minacciante; ne consegue che la dichiarazione di voler causare un male fisico a qualcuno, quand'anche formulata in termini volgari, non costituisce minaccia se in concreto risulti che essa sia stata utilizzata in senso figurato o metaforico (Cass. pen., Sez. V, 17/06/2003).

In altre parole, l'astratta capacità intimidatrice del male prefigurato non è sufficiente al fine di ritenere integrato il delitto di minaccia di cui all'art. 612 c.p., essendo altresì necessario accertare la sua concreta realizzabilità , avuto riguardo al complessivo contesto, oggettivo e soggettivo, in cui la frase è pronunciata, dovendosi in altri termini verificare se il reo, per età , caratteristiche fisiche e mezzi a disposizione, abbia o meno la possibilità di tradurla in atto.

Ne consegue che una frase che in astratto può rappresentare una minaccia, può non essere ritenuta tale in riferimento al complessivo contesto in cui in concreto è stata pronunciata, che la privi di effettiva idoneità intimidatoria(Cass. pen., Sez. V, 06/02/2018, n. 17470). Nel caso di specie, è opinione di Questo Tribunale che l’espressione proferita dal Signor Marinelli nei confronti dei tesserati della Sampierdarenese, sia per il tenore della stessa, sia per il contesto in cui veniva proferita, costituisse solo una manifestazione di disappunto per il comportamento asseritamente tenuto da costoro e che fosse, di conseguenza, inidonea ad integrare la fattispecie di minaccia.

Anche in relazione a tale addebito, pertanto, il deferito deve essere prosciolto.

P.Q.M.

il Tribunale Federale presso il Comitato Regionale Liguria proscioglie il deferito e, per l’effetto, anche la società PRO SAVONA CALCIO. Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

redazione

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