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Calcio | 16 gennaio 2025, 19:39

Calcio, Carcarese - Bragno. Risultato non omologato, l'esito del verdetto la prossima settimana

Calcio, Carcarese - Bragno. Risultato non omologato, l'esito del verdetto la prossima settimana

Con il comunicato odierno del Comitato Regionale Ligure, è stata resa nota la posizione della Carcarese, pronta a presentare ricorso per la ripetizione del derby contro il Bragno a causa della discussa espulsione di Babliuk.

Il 2-2 maturato al novantesimo non è stato omologato, in attesa della decisione definitiva attesa per la prossima settimana.
 

• Visto il referto arbitrale della gara in questione; 

• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della gara in epigrafe, presentato dalla società Asd Carcarese, con p.e.c. in data 13.01.2025 h. 16:38; 

• Considerato che il preannuncio stesso rispetta le previsioni dell'art. 67, primo comma, del C.G.S.; 

• Considerato, altresì, che, successivamente, con p.e.c. in data 15.01.2025 h. 20.39 è stato, poi, depositato il relativo ricorso, nei termini e con le procedure previsti dal secondo comma del sopra richiamato art. 67 del C.G.S.; 

• Viste le motivazioni addotte dal Presidente del sodalizio ricorrente nel ricorso di cui sopra, e precisamente: 

"Il calciatore Babliuk Franzino, precedentemente ammonito, entrava in area e veniva a contatto con un avversario che lo tamponava da dietro, causandone la caduta incontrollata verso la linea di fondo sulla quale arrestava lo scivolamento, restando sdraiato a terra con corpo e testa oltre la linea che delimita il fondo campo, gambe e piedi in campo. (Pur avendo conoscenza che non potrà essere 52/23 utilizzato, si allega il video che mostra la caduta del giocatore in azione di gioco). L'arbitro invitava il calciatore ad alzarsi non ravvisando gli estremi per la concessione del calcio di rigore e il gioco proseguiva con la rimessa in gioco del portiere avversario. Decorsi circa 20 secondi il calciatore si rialzava da terra e procedeva lentamente verso metà campo, disinteressandosi dell'azione in corso e non traendo vantaggio dalla sua posizione poiché il pallone viene giocato nella zona opposta del campo di gioco. Il Direttore di Gara a questo punto si dirigeva verso il calciatore e, una volta fermato il gioco, lo ammoniva per la seconda volta, spiegando al capitano della Carcarese che la motivazione del secondo provvedimento di ammonizione sta nella mancata autorizzazione data dal Direttore di Gara al calciatore per rientrare sul terreno di gioco. Il calciatore, a nostro avviso, non era tuttavia sanzionabile con il secondo cartellino giallo per i seguenti motivi: L'uscita eventuale dal terreno di gioco è avvenuta in seguito ad azione di gioco, in particolare ad un contatto con un avversario che ha determinato la caduta del calciatore. Si evince facilmente il fatto che non fosse necessario richiedere alcuna autorizzazione al Direttore di gara, come avviene normalmente nel caso un calciatore superi una linea delimitante l'area di gioco in seguito ad uno scatto, ad una scivolata, o ad una qualsiasi situazione riconducibile al gioco (banalmente la rimessa in gioco con le mani che deve essere effettuata con i piedi oltre la linea di delimitazione). Si specifica, nel caso, che il gioco non è stato interrotto e che il portiere avversario ha rapidamente introdotto il pallone in campo mediante ripresa da fondo campo. D'altronde l'arbitro non avrebbe neppure potuto richiedere al giocatore di fermarsi all'esterno del terreno di gioco, e di non partecipare quindi al gioco, non essendoci alcuna motivazione che riconduca all'allontanamento provvisorio del calciatore interessato (sanguinamento, vestiario incompleto, altro). Non essendo interamente fuori dalla linea di delimitazione del campo (il calciatore ha una parte del corpo all'interno del terreno di gioco) risulta ulteriormente errato il provvedimento comminato allo stesso, in quanto essendo ancora all'interno del rettangolo di gioco, aldilà della dinamica sopra indicata, il calciatore non era comunque tenuto a richiedere la riammissione del Direttore di Gara. Tale errore ha alterato il regolare svolgimento della partita, penalizzando ingiustamente la nostra squadra e compromettendo l'integrità della competizione"

• Atteso che, per quanto sopra esposto e ritenuto, la società CARCARESE ha chiesto che il risultato della gara non venga omologato e che venga disposta la ripetizione della stessa; 

• Ritenuto cautelativamente di dover soprassedere dalla decisione al fine di consentire eventualmente alle parti di intervenire ai sensi del disposto del medesimo art. 67, settimo comma; • Il G.S. Dispone: 

• Di soprassedere all'omologazione del risultato della gara in esame; 

• Di stabilire che la pronuncia sul predetto ricorso, avverrà in data 23.01.2025, comunicandolo alle società CARCARESE e NEW BRAGNO CALCIO, nel rispetto di quanto disposto dal sesto e dal settimo comma dell'art. 67 del C.G.S.. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti dal ddg nel corso della gara in questione

redazione

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