Ha del clamoroso quanto accaduto durante la semifinale regionale Under 17 tra Vado e Athletic Club Albaro.
I rossoblu dopo lo 0-0 maturato al termine dei tempi supplementari sono riusciti a prevalere ai calci di rigore, ma la gara dovrà essere ripetuta.
Il motivo? I tempi supplementari sono durati 10 minuti ciascuno e non 15 come da regolamento.
La partita dovrà essere quindi ripetuta per errore tecnico arbitrale, con la qualificazione alla finale (che si sarebbe dovuta disputare domani) revocata per i ragazzi di mister Bisio.
GARE DEL CAMPIONATO FINALI ALLIEVI REGIONALI
GARE DEL 11/ 5/2024
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 11/ 5/2024
VADO - ATHLETIC CLUB ALBARO
Il G.S.
• Visto il referto arbitrale della gara in questione;
• Visto il preannuncio di ricorso sulla regolarità della stessa, presentato dalla società ATHLETIC CLUB ALBARO ai sensi dell'art. 67, comma 1 del CGS, con p.e.c. in data 12 maggio 2024 h.11:49:04;
• Atteso che il citato preannuncio, non rispetta appieno le previsioni dell'art. 67, comma 1 del CGS, in quanto non risulta la prevista notifica alla società controparte;
• Ritenuto, pertanto, che il predetto gravame sia irricevibile e quindi debba essere rigettato;
• Atteso che la gara in oggetto ha richiesto la disputa dei tempi supplementari e dei tiri di rigore per determinare la società vincente;
• Considerato che, nel referto arbitrale, e nel suo supplemento, della gara in questione, il ddg specifica di aver fatto disputare due tempi supplementari di 10' ciascuno;
• Visto il CU n. 86 della LND - CR Liguria del 09/05/2024, in cui, a pagina 10 dello stesso, è stabilito che "qualora risultasse parità nelle reti realizzate nei due confronti verranno disputati al termine della gara di ritorno due tempi supplementari di 15’ ciascuno, e, persistendo parità, verranno eseguiti i calci di rigore secondo la normativa vigente";
• Ritenuto, pertanto, che l'errore arbitrale abbia influito sulla regolarità della gara in questione;
• Visto l'art. 10, comma 5, lett. c) del CGS;
• Visto l'art. 48 del CGS;
Dispone:
• di respingere il ricorso della società ATHLETIC CLUB ALBARO, di cui in premessa, incamerando il contributo di cui all'art. 48 del C.G.S.;
• di stabilire la ripetizione della gara in questione, in data ed ora da destinarsi.
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg in occasione della gara in questione