Calcio - 07 marzo 2024, 19:02

Calcio, Cisano. Ridotta solo la squalifica di Antonelli, confermati gli otto e i quattro turni per Piazza e Mantero

Solo il reclamo in merito alla squalifica di Mirko Antonelli è stato accolto da parte della corte di appello. Le sanzioni inflitte agli altri due giocatori del Cisano, Federico Piazza e Andrea Mantero, sono state infatti confermate.

 

Il dispositivo:

Il Giudice Provinciale ha squalificato i Signori

− Federico PIAZZA, per otto gare, “per condotta gravemente irriguardosa nei confronti del DDG concretizzata in un contatto fisico”; nella specie, il tesserato attingeva il direttore di gara con una spallata intenzionale.

− Mirko Antonelli, per cinque gare, “per condotta irriguardosa nei confronti del DDG e utilizzo di espressione blasfema”; nella specie, il tesserato apostrofava l’arbitro con una bestemmia ed una protesta irriguardosa.

− Andrea MANTERO, per quattro gare, “per condotta ingiuriosa nei confronti del DDG”; nella specie, il tesserato rivolgeva al direttore di gara un’espressione ingiuriosa.

Avverso tali sanzioni ha proposto rituale reclamo la società CISANO, deducendo:

− quanto al Signor PIAZZA la non intenzionalità del contatto con l’arbitro;

− quanto al Signor Antonelli, l’eccessività della sanzione;

− quanto al Signor Mantero, l’errore di persona.

Il reclamo è, in parte, fondato. Per quanto attiene la condotta ascritta al Signor Piazza, Questa Corte ha escusso il direttore di gara, il quale ha confermato di essere stato attinto dal precitato con una spallata, da tergo, dopo aver assegnato un calcio di punizione in favore della squadra avversaria.

L’arbitro, sul punto, ha riferito di essere stato accerchiato da giocatori della società Cisano, successivamente alla propria decisione, e che, in quel frangente si verificava la condotta di cui sopra. Il direttore di gara ha, altresì, precisato di aver dedotto la volontarietà del gesto sia a causa del contesto in cui lo stesso era accaduto sia in considerazione delle proteste che, nel corso della gara, il Signor Piazza gli aveva reiteratamente rivolto.

Il tesserato, inoltre, non formulava scuse di sorta all’arbitro dopo averlo attinto ed il contatto fisico non era di lieve entità, atteso che determinava la caduta a terra del fischietto in uso al direttore di gara. Si ritiene, dunque, che nel caso di specie sussistano gravi indizi alla stregua dei quali poter considerare volontario il comportamento ascritto al Signor Piazza, di talché appare congrua, poiché corrispondente al minimo edittale, la squalifica inflittagli dal Primo Giudice.

La sanzione comminata al Signor Antonelli, diversamente, è senz’altro eccessiva poiché oltre all’espressione blasfema, il tesserato rivolgeva all’arbitro una protesta senz’altro irriguardosa, ma priva di connotazione offensiva e/o ingiuriosa. Di conseguenza la squalifica può essere rideterminata in tre gare: due per la frase irriguardosa rivolta all’arbitro ed una per l’espressione blasfema.

Appare, per converso, equa la sanzione inflitta al Signor Mantero. In particolare, Questa Corte ha richiesto chiarimenti all’arbitro anche in merito all’identificazione del soggetto che gli aveva rivolto l’espressione contestata ed il direttore di gara ha confermato di aver visto il Signor Mantero entrare all’interno del t.d.g. ed ivi apostrofarlo con locuzione ingiuriosa.

Non sussistono, dunque, dubbi in merito all’attribuzione al tesserato del comportamento in questione, con conseguente necessità di confermare la sanzione inflitta, quantificata nel minimo edittale.

P.T.M.

la Corte Sportiva d’Appello presso il Comitato Regionale Liguria, Primo Collegio, riduce la sanzione inflitta al Signor Mirko Antonelli, rideterminandola in tre gare di squalifica. Conferma nel resto. Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in accont

redazione