Calcio - 22 febbraio 2024, 17:30

Calcio. Rissa durante il recupero di Albissole - Old Boys Rensen. Il Giudice Sportivo fa ripetere l'incontro

Decisione radicale da parte del Giudice Sportivo che ha deliberato la ripetizione di Albissole - Old Boys Rensen, interrotta, secondo il referto, sul ristultato di 2-0 per i ceramisti.

Il direttore di gara ha infatti sottolineato la non completa disputa della partita, in particolar modo degli ultimi minuti di recuperi, a causa di una rissa tra tifosi, sia in tribuna, sia nella zona antistante gli spogliatoi del Faraggiana.

 

Ecco il dispositivo:

• Visto il referto arbitrale della gara in oggetto;

• Atteso, che in esso, il ddg riporta testualmente: "A seguito degli avvenimenti che vengono descritti ....(omissis)...., al 45esimo del ST segnalavo alle squadre con entrambe le dita delle mani numero 10 minuti di recupero. Durante i primi tre minuti di recupero, sugli spalti proseguiva un diverbio tra i tifosi di entrambe le società che era cominciato situazione diveniva talmente accesa da essere alcuni una minuti vera prima. e propria La rissa tra circa 15 persone del pubblico, con spintoni calci e pugni, tanto che i calciatori sul tdg smettevano di fatto di giocare la partita passandosi il pallone tra loro senza contesa intenti ad osservare il parapiglia verificatosi.

Questi scontri avvenivano nell'area che conduce agli spogliatoi dell'impianto, tanto che alcuni soggetti non identificati entravano proprio nell'area spogliatoi, continuando a venire alle mani.

Considerato che la situazione in prossimità del recinto di gioco era estremamente nervosa e violenta, ritenevo, a titolo cautelativo, di ridurre il recupero a soli 3 minuti anzichè 10, non sentendomi io stesso in condizioni di serenità. Per questi motivi al 48esimo del ST decretavo il termine della gara. Entravo immediatamente nel mio spogliatoio e permanevo chiuso nello stesso per circa un'ora. Alla mia uscita, constatavo che la situazione si era tranquillizzata e quindi mi allontanavo autonomamente dall'impianto sportivo......(omissis).........";

• Considerato che, sempre nel referto di gara si legge che la gara è stata disputata regolarmente e che, pertanto, le circostanze descritte dal ddg non appaiono, in alcun modo, riconducibili a quelle previste dalla Regola 5 del Regolamento del Giuoco del Calcio - Decisioni Ufficiali FIGC, in materia di Poteri e doveri dell’arbitro in ordine all’inizio, alla prosecuzione o alla interruzione delle gare;

• Sentito, per le vie brevi, l'arbitro della gara in questione, il quale ha affermato di aver erroneamente ritenuto di avere il potere discrezionale di ridurre il tempo di recupero concesso, nell'intenzione di poter contribuire così a "raffreddare" la rissa scoppiata nella zona degli spogliatoi, tra persone del pubblico;

• Considerato che, al momento del fischio finale, il risultato era di 2-0 a favore della Società ALBISSOLE 1909, con ancora 7' da disputare; 61/21

• Visto l'art. 10, comma 5, del CGS e ritenuto che la decisione assunta dal ddg abbia influito sulla regolarità di svolgimento della gara e, pertanto, debba applicarsi il disposto di cui alla lettera c) del comma richiamato

PQM •

Dispone la ripetizione della gara in oggetto, in data e luogo da destinarsi. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dal ddg nel corso della gara stessa. 

redazione