Squalifiche ai giocatori, multe, oltre alla sconfitta a tavolino e a un punto di penalizzazione per Serra Riccò e Busalla.
Sono questi, per sommi capi, i provvedimenti del Giudice Sportivo dopo i fatti avvenuti al termine della partita non portata a conclusione dal direttore di gara, domenica scorsa, dopo il parapiglia che si è innescato dopo il pareggio ospite a pochi istanti dal triplice fischio finale.
A seguire il dispositivo pubblicato pochi istanti fa nel cominicato del CR Liguria
GARE DEL CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 5/11/2023
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 5/11/2023 SERRA RICCO 1971 - BUSALLA CALCIO
Il G.S.
Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta che la gara è stata sospesa al 47' minuto di gioco del 2o tempo, per incidenti che non hanno consentito il normale proseguo dei restanti 3 minuti di recupero assegnati (i minuti di recupero indicati al 90 erano stati 5);
Preso atto di quanto specificato nel supplemento al predetto rapporto, in cui si legge:
"Al 47' del 2º tempo, prima che venisse ripreso il gioco, appena dopo la rete del 2-2 ad opera del BUSALLA, l'autore della stessa, il nº 9 SPANO Luca correva verso la panchina del SERRA RICCO’ 1971, sotto la tribuna, indicando i propri genitali in senso provocatorio.
Allora, il nº 3 del SERRA RICC, ROBOTTI Gabriele si alzava dalla panchina entrando sul terreno di gioco e correva verso Spano dando lui un pugno sul volto. Ne scaturiva una mass confrontation, in cui partecipavano il nº 9 del BUSALLA, SPANO Luca, il nº 9 del SERRA RICCO’ 1971, RANASINGHE Samuele e il nº 3 ROBOTTI Gabriele che si sferravano diversi pugni sul volto e altre parti del corpo con i restanti giocatori di entrambe le squadre che tentavano invano di separarli. Una volta riportata la normalità, notificavo i dovuti provvedimenti disciplinari di espulsione per condotta violenta ai suddetti tre giocatori. Subito dopo e prima di riprendere il gioco, i due nº 9 di entrambe le squadre (RANASINGHE Samuele e SPANO Luca) riprendevano a picchiarsi con diversi giocatori del SERRA RICCO’ 1971 che rincorrevano SPANO Luca che provocava loro con gesti e parole, scaturendone una nuova mass confrontation in cui venivano identificati da me e dai due Assistenti Arbitrali (si vedano rapporti AA) altri 3 giocatori: il numero 14 della squadra ospitante SERRA RICCO' 1971, GUIDOTTI Federico reo di aver spintonato all’altezza del petto diversi giocatori avversari; il numero 18 della squadra locale SERRA RICCO' 1971, PLACIDO Alessandro che si alzava dalla panchina e colpiva con pugni al volto e altre parti del corpo il numero 13 del BUSALLA CALCIO, OLIVA MARCO il quale lo colpiva anch'esso al volto e altre parti del corpo. La violenta mass confrontation continuava fino a coinvolgere tutti i calciatori, titolari e non, di entrambe le squadre andando a creare una tale confusione e violenza d rendere impossibile il riconoscimento dei calciatori partecipanti in maniera attiva, ad eccezione dei due capitani (GARIBALDI Davide, nº5 SERRA RICCO’ 1971 e OTTOBONI Giacomo, nº 7 BUSALLA) che si tiravano fuori dalla mischia nel frattempo che i restanti calciatori uscivano fuori dal terreno di gioco dirigendosi verso gli spogliatoi.
Esclusi dalla mischia erano anche i due Allenatori REPETTI Massimo (SERRA RICCO’ 1971’) e PALERMO Davide (BUSALLA CALCIO) che, insieme ai propri dirigenti in distinta cercavano invano di separare i calciatori con esito negativo Ne scaturiva una rissa nel locale antistante gli spogliatoi e all'interno degli stessi. La rissa continuava senza tregua facendo venir meno il controllo visivo dell'evento, con tutti i calciatori coinvolti ad eccezione dei già citati capitani.
Ciò non consentiva il riconoscimento dei restanti calciatori coinvolti. A questo punto mi rivolgevo a entrambi i capitani chiedendo loro di riportare la normalità e far tornare i calciatori sul terreno di gioco, al fine di riprendere la gara, essi, invano, cercavano di riportare i propri compagni in campo con risultato negativo poiché i compagni erano intenzionati a continuare la rissa e non tornare sul terreno di gioco, a quel punto i due capitani si rivolgevano a me dicendomi testuali parole: “Qui non riusciamo a fermarli, fischia che ce ne andiamo”.
Nel frattempo, entravano nel locale antistante gli spogliatoi e negli spogliatoi stessi, al fine di partecipare alla rissa, persone non riconosciute, non inserite in distinta, riconducibili a entrambe le società in quanto riconoscevo alcuni di essi indossare indumenti riportanti gli stemmi e i colori sociali delle due società, portando la situazione ad essere gravemente pregiudizievole anche per l’incolumità mia e dei miei assistenti.
A questo punto consideravo la partita sospesa per salvaguardare la nostra incolumità e per la mancanza del numero minimo di giocatori d entrambe le squadre che non tornavano sul terreno di gioco e al tempo stesso divenivano non più identificabili a causa dello spostamento degli eventi negli spogliatoi e quindi fuori dal nostro controllo visivo e per via della violenza e confusione creatasi durante la rissa all'interno del locale degli spogliatoi";
Preso atto che al momento della sospensione della gara, il risultato era di 2-2;
Atteso che, sulla base di quanto esposto dal ddg nel proprio referto e nel supplemento allo stesso, non è possibile ascrivere ad una specifica delle due società la responsabilità dei fatti accaduti, mentre appare chiaro -dalla sequenza degli stessi e dalla dichiarata impossibilità di entrambi i capitani di riuscire a comporre la seconda delle due mass confrontation sviluppatasi, al fine di poter proseguir la gara per i restanti 3' ancora da giocarsi - che si debba imputare ad entrambe le società la decisione del ddg di addivenire alla sospensione della gara in esame;
Sentito il ddg, per le vie brevi, il quale confermava ogni situazione da lui riportata a referto;
Visto il combinato disposto degli artt. 10, commi 1 e 3, dell'art. 4, commi 1 e 2, nonché dell'art 8, comma 1, lett. g) del CGS;
P.Q.M.
Dispone:
Di infliggere la sconfitta, nella gara in questione, per 0-3 ad entrambe le società, oltre ad 1 (un) punto di penalizzazione ciascuna, considerato il venir meno di entrambe, nell'occasione, ai principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 4, comma 1 del CGS;
Di infliggere l'ammenda di Euro 350 alla società SERRA RICCO' 1971, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti accaduti e per omessa vigilanza sulla chiusura degli ingressi che immettono alla zona riservata ed al tdg, cosa che ha comportato l'accesso agli spogliatoi a numerose persone non in distinta e non autorizzate (sanzione attenuata per il fattivo operato dei propri tesserati nel tentativo di sedare gli accadimenti);
Di infliggere l'ammenda di Euro 250 alla società BUSALLA CALCIO, a titolo di responsabilità oggettiva per i fatti accaduti (sanzione attenuata per il fattivo operato dei propri tesserati nel tentativo di sedare gli accadimenti);
Di infliggere la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore RANASINGHE Samuele della società SERRA RICCO' 1971, il quale dopo il gesto provocatorio fatto alla propria panchina da un avversario, che aveva segnata la rete del pareggio, ed a seguito della mass confrontation sviluppatasi, si sferrava diversi pugni con lui, in concorso con un compagno, senza conseguenze lesive, per poi riprendere, dopo la notifica dei rispettivi provvedimenti disciplinari, a picchiarsi con l'autore della provocazione che continuava con gesti e parole, dando luogo ad una nuova mass confrontation. Senza conseguenze lesive (sanzione aggravata per la reiterazione del comportamento tenuto e per aver agito in concorso con un compagno);
Di infliggere la squalifica per 5 giornate di gara al calciatore ROBOTTI Gabriele della società SERRA RICCO' 1971, il quale dopo il gesto provocatorio fatto alla propria panchina da un avversario, che aveva segnata la rete del pareggio, si alzava dalla panchina entrando sul tdg e correva verso di lui, dandogli un pugno sul volto; a seguito della mass confrontation sviluppatasi, si sferrava diversi pugni con lui, in concorso con un compagno, senza conseguenze lesive (sanzione aggravata per la reiterazione del comportamento tenuto e per aver agito in concorso con un compagno);
Di infliggere la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore GUIDOTTI Federico della società SERRA RICCO' 1971, il quale, a seguito della notifica delle tre espulsioni comminate dal ddg nella mass confrontation successiva alla rete del 2 a 2 della società ospite, all'interno di una nuova mass confrontation che ne scaturiva, veniva a contatto con diversi calciatori della squadra avversaria spintonandoli con violenza all'altezza del petto, senza conseguenze lesive; anche a seguito di questo evento, ne scaturiva una rissa generale che coinvolgeva più giocatori di entrambe le squadre, nella zona antistante gli spogliatoi e dentro gli spogliatoi stessi, fuori dal tdg (sanzione aggravata per aver concorso a far scaturire una nuova mass confrontation - infrazione rilevata da parte di un AA);
Di infliggere la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore PLACIDO Alessandro della società SERRA RICCO' 1971, il quale, durante una mass confrontation, avvenuta dopo la notifica dei provvedimenti disciplinari per una precedente analoga situazione, si alzava dalla panchina e colpiva un avversario al volto, senza conseguenze lesive; anche a seguito di questo evento, ne scaturiva una rissa generale che coinvolgeva più giocatori di entrambe le squadre, che continuava nel locale antistante gli spogliatoi e negli spogliatoi stessi delle due squadre (sanzione aggravata per aver agito mentre sedeva in panchina e per aver concorso a dar luogo ad una nuova mass confrontation - infrazione rilevata da parte di un AA);
Di infliggere la squalifica per 9 giornate di gara al calciatore SPANO Luca della società BUSALLA CALCIO, il quale, subito dopo aver segnato la rete del 2-2 per la propria squadra, correva verso la panchina degli avversari, sotto la tribuna, indicando i propri genitali in senso provocatorio; a seguito di tale episodio, scaturiva una mass confrontation, in cui partecipavano, oltre a lui medesimo, altri due calciatori avversari che si sferravano, reciprocamente, diversi pugni sul volto e altre parti del corpo, con i restanti giocatori di entrambe le squadre che tentavano invano di separarli. Dopo la
notifica dei rispettivi provvedimenti disciplinari, riprendeva a picchiarsi con diversi giocatori avversari che lo rincorrevano perchè li provocava con gesti e parole, dando luogo ad una nuova mass confrontation. Senza conseguenze lesive (sanzione aggravata per la provocatorietà del gesto, che dava il via ai fatti che avrebbero condotto alla sospensione della gara e per la reiterazione del proprio comportamento violento e provocatorio che dava luogo ad una nuova mass confrontation);
Di infliggere la squalifica per 4 giornate di gara al calciatore OLIVA Marco della società BUSALLA CALCIO, il quale, durante una mass confrontation, avvenuta dopo la notifica dei provvedimenti disciplinari per una precedente analoga situazione, dopo essere stato colpito da un avversario, lo colpiva a sua volta, al volto e ad altre parti del corpo, senza conseguenze lesive, il quale lo; anche a seguito di questo evento, ne scaturiva una rissa generale che coinvolgeva più giocatori di entrambe le squadre, che continuava nel locale antistante gli spogliatoi e negli spogliatoi stessi delle due squadre (sanzione aggravata per aver concorso a dar luogo ad una nuova mass confrontation - infrazione rilevata da parte di un AA);
Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti adottati dal ddg fino al momento della sospensione della gara in questione