Calcio - 24 settembre 2020, 18:08

Coppa Italia di Eccellenza: Cani non tesserato, il Ligorna perde 3-0 a tavolino contro l'Athletic Club Albaro (LA NUOVA CLASSIFICA)

Il dispositivo del Giudice Sportivo

GARE DEL CAMPIONATO COPPA ITALIA

GARE DEL 20/ 9/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 20/ 9/2020 LIGORNA 1922 - ATHLETIC CLUB ALBARO

 

Il G.S.

" Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe;

" Atteso che, dal medesimo referto emerge che il calciatore CANI Aleksandro della Società LIGORNA 1922, nel corso della gara, è stato sanzionato con il provvedimento di ammonizione al 45' 1º t.;

" Rilevato, all'atto dell'inserimento del nominativo nel sistema per il conteggio delle ammonizioni del provvedimento disciplinare suddetto, che il calciatore CANI Aleksandro non risulta essere stato tesserato, nè avere in corso alcun provvedimento di tesseramento da parte della Società LIGORNA 1922;

" Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6, lett. a) dell'art. 10, del CGS, il quale prevede la sanzione della perdita della gara per 0-3per la società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che, comunque, non abbiano titolo per prendervi parte, salvo il miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria;

" Richiamato l'art. 65, comma 1 lett. d) del CGS;

" Considerato che la gara in epigrafe si è conclusa con il risultato di 1 – 0 in favore della Società LIGORNA 1922;

" Atteso che, in seguito a quanto emerso e descritto sopra, si è provveduto anche ad una verifica delle distinte della gara di COPPA ITALIA di ECCELLENZA MOLASSANA BOERO A.S.D. – LIGORNA 1922 disputata il 13/09/20 e terminata con il risultato di 1-2, da cui è risultato che il calciatore CANI Aleksandro ha preso parte anche ad essa;

DISPONE

Di infliggere le seguenti sanzioni:

" Di assegnare la vittoria per 0-3 alla Società ATHLETIC CLUB ALBARO nella gara in questione;

" Squalifica per 2 giornate al calciatore CANI Aleksandro, a decorrere dalla data del suo eventuale tesseramento;

" Inibizione fino al 08 ottobre 2020 a carico del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società LIGORNA 1922, Signor DE MARIA Raimondo;

" Ammenda di Euro 200 alla società LIGORNA 1922, a titolo di responsabilità oggettiva.

Sono fatti salvi tutti gli altri provvedimenti assunti dal ddg, in occasione della gara in questione.

Per quanto attiene all'impiego del calciatore CANI Aleksandro nella gara di COPPA ITALIA di ECCELLENZA MOLASSANA – LIGORNA disputata il 13/09/20 e terminata con il risultato di 1-2, non potendo più assumere alcun provvedimento al riguardo, dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di eventuale competenza.

 

redazione