Calcio - 09 marzo 2017, 19:13

Calcio, Prima Categoria: i provvedimenti del Giudice Sportivo

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 5/ 3/2017

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 5/ 3/2017

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA - QUILIANO A.S.D.

Il G.S. premesso che, stando al contenuto del referto arbitrale, al termine della gara – prima del rientro negli spogliatoi – alcuni calciatori appartenenti alla società

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA apostrofavano un calciatore della squadra avversaria con reiterati epiteti gravemente ingiuriosi; che, più precisamente, le espressioni utilizzate dai tesserati del sodalizio

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA possono senza dubbio definirsi discriminatorie ai sensi dell’art. 11 co.1 C.G.S., in quanto costituenti offese per motivi di razza ed etnia; che i soggetti responsabili non sono stati nominativamente individuati dal direttore di gara, ma non vi è alcun dubbio in merito alla loro appartenenza alla società

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA; che il sodalizio deve essere ritenuto responsabile di tali fatti ai sensi dell’art. 11 co. 3 e 4 C.G.S.; che la condotta in parola deve ritenersi di indubbia gravità, non solo per la reiterazione delle espressioni ingiuriose, ma altresì in quanto tale contegno è stato posto in essere dai calciatori, cioè da soggetti i quali, in teoria, dovrebbero essere i principali portatori dei valori di rispetto e fair play alla base di ogni disciplina sportiva, agonistica e non;che il numero di giocatori responsabili di tale comportamento deve reputarsi non ridotto, poiché lo stesso arbitro in referto ha menzionato di aver sentito provenire le ingiurie di cui sopra da parte di un “gruppo di calciatori della società

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA”;che, sebbene quella in argomento sia la prima violazione di tal fatta ascrivibile alla società

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA, non può sottacersi come le circostanze sopra emarginate integrino un fatto di “particolare rilevanza” sotto il profilo etico-sportivo e disciplinare, ai sensi dell’art. 11 co. 3 C.G.S.; che, pertanto, non si ritiene equa la sola pena minima prevista dagli artt. 11 co. 3 e 4 e 18 co. 1 lett. e) C.G.S. ma si ritiene doverosa l’applicazione, altresì, della più grave sanzione di cui all’art. 18 co. 1 lett. d) e g) C.G.S.. Ciò premesso, delibera l’inflizione delle seguenti sanzioni: obbligo di disputare n. 2 (due) partite a porte chiuse; penalizzazione punti 1 (uno) in classifica.GARE DEL 5/ 3/2017

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA' PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA 1

V.D.G.

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE: DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA N GARE 2 V.D.G.

AMMENDA Euro 50,00

DIANESE E GOLFO 1923

 

Per mancanza acqua calda nello spogliatoio dell'arbitro. 

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2017

CIRAVEGNA MICHELE (DIANESE E GOLFO 1923)       Allontanato. 

SQUALIFICA 2

gare ROSO DARIO (LETIMBRO 1945)       Allontanato. 

 

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER QUATTRO GARA/E EFFETTIVA/E

GOBBI GIANLUCA (SANTA CECILIA)      

Espulso al 47’ s.t. per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare apostrofava l’arbitro con reiterate espressioni gravemente ingiuriose ed irriguardose. Successivamente, ritardava l’uscita dal t.d.g. e si avvicinava al direttore di gara confare aggressivo rivolgendogli frasi gravemente minacciose. Doveva essere definitivamente allontanato da alcuni compagni di squadra. 

 

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

NOCELLA EMILIO (SAN STEVESE)      

 

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (X INFR)

SPARACCIO SANTO (DIANESE E GOLFO 1923)  

BONADONNA ROCCO M. (PONTELUNGO 1949)

 

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

ALO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)  

PROGLIO ALESSIO (ANDORA A.S.D.)

RISTAGNO SAMUEL (BORGHETTO 1968)  

SABA MATTEO (DONBOSCO V.INTEMELIA)

ORCINO MATTEO (LETIMBRO 1945)

CIARAMITARO CHRISTIAN (SAN STEVESE)  

LANTERI GIACOMO (SAN STEVESE)

SCAGLIOTTI VALERIO (SANTA CECILIA)  

MOTTA PAOLO (SPERANZA 1912 F.C.)  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

ARENA LUIGI (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)  

 

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GRANDE LUCA (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

GAGLIOLO ALESSANDRO (ANDORA A.S.D.)

GAROFALO MATTIA (BORGHETTO 1968)

SOFIA GIACOMO (CELLE LIGURE)  

BURDISSO SIMONE (DIANESE E GOLFO 1923

DORINDO SIMONE (LETIMBRO 1945)

ARGUELLO DANIEL NICOLAS (QUILIANO A.S.D.) 

redazione