Il dispositivo della CSA:
CORTE SPORTIVA D ’APPELLO
LA CORTE SPORTIVA D’A PPELLO del Comitato Regionale Liguria della F.I.G.C., Secondo Collegio, composta dai signori Dr. Eugenio MARCENARO, rag. Marco ROVELLA, geom. Renato FERRANDO, p.i. GIOVANNI PARODIe Sig. Giovanni CRUCIOLI (componenti), con l’assistenza dell’ing. ROBERTO LAZZARINO , rappresentante dell’AIA Settore Arbitrale, nella riunione del 16 aprile 2019 ha deliberato:
Prot. N. 66 CS – Reclamo presentato da ASD ALBENGA 1928 avverso provvedimento emesso dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria pubblicato con C.U. n. 56 del 4 aprile 2019. Gara: PIETRA LIGURE 1956 – ALBENGA 1928 del 31 marzo 2018.
Il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della squalifica per tre gare al Signor Maxena per aver attinto un calciatore avversario con una manata senza provocare conseguenze lesive.
Tale condotta non può essere considerata violenta, essendo ontologicamente priva di qualsivoglia idoneità ad arrecare lesioni a terzi; lesioni che, infatti, non si sono concretizzate nel caso di specie, così come non è stata determinata alcuna forma di dolore in capo al calciatore attinto.
Questa Corte ritiene, pertanto, che il comportamento in parola debba essere qualificato come antisportivo con la conseguente necessità di ridurre la sanzione a due gare di squalifica.
Per tali ragioni, la Corte Sportiva d’Appello delibera,in accoglimento del reclamo proposto dalla società ALBENGA,di ridurre a due gare di squalifica la sanzione inflitta a Francesco MAXENA.
Ordina la restituzione della tassa di reclamo, non versata ed addebitata in acconto.